sabato 19 settembre 2009

Detrazione 55% per camini e stufe


Anche gli impianti formati da stufe e camini potranno godere degli ecoincentivi, purche' di potenza nominale superiore a 15 kW.
Grazie alla Risoluzione delle Agenzie delle Entrate n. 215/E del 12 agosto 2009, si è allargato l’ambito di applicazione delle detrazioni IRPEF del 55% per interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, alle vecchie costruzioni riscaldate da stufe e caminetti.
Più nel particolare le agevolazioni possono riguardare anche la ristrutturazione di quegli edifici danneggiati da un evento sismico e classificati in catasto come unità collabente, cioè fabbricato pericolante e di conseguenza non abitabile. Tali tipi di fabbricati non sono produttivi, e quindi per essi non è dovuto il pagamento dell’Ici.
Tutto è partito dall’istanza di un contribuente proprietario di un fabbricato che versava in queste condizioni e che egli intendeva ristrutturare e mettere in condizioni di essere nuovamente abitabile, oltre che migliorarne l’involucro dal punto di vista dell’efficienza energetica, che chiedeva di poter usufruire per tale intervento delle agevolazioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente alla richiesta del contribuente, analizzando le due condizioni essenziali a cui devono rispondere i fabbricati per poter ricadere nell’ambito degli eocincentivi. La prima è che l’edificio sia esistente e regolarmente accatastato, quindi rientrano nella categoria anche quelli definiti collabenti.

Restano quindi esclusi dalle agevolazioni gli edifici di nuova costruzione che, tra l’altro, devono rispondere già in partenza a determinati requisiti di efficienza energetica.

Il secondo requisito indispensabile per poter usufruire del bonus ecologico è che l’edificio sia già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante e di potenza nominale superiore a 15 kW.
Nel caso di un edificio collabente, quindi, è necessario che questa condizione sia rispettata prima dell’evento che ne ha causato la fatiscenza, nel caso dell’interpello un terremoto. In questo caso, inoltre, l’edificio era dotato di tre focolari ed una stufa fissa, sufficienti, quindi, a rispettare la potenza nominale richiesta.

Infatti stufe, camini e scaldaacqua non sono solitamente accomunati al concetto tradizionale di impianto di riscaldamento. Ma l’Allegato A del D. Lgs 192/2005 stabilisce che se sono apparecchi fissi sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una svolta importante, poiché permetterà il recupero anche di vecchi edifici non dotati di impianti termici tradizionali e che versano in condizioni di inagibilità.

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